Assegno di maternità

E’ un contributo economico a sostegno della maternità concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS.
E’ rivolto alle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono una indennità inferiore all’importo del contributo stesso.

Che cos’è

L’assegno di maternità deve essere richiesto dalla madre al Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali) e deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano.

La madre lavoratrice può chiederlo solo se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure se l’importo dell’indennità o altro trattamento economico della maternità è inferiore all’importo dell’assegno del Comune: in questo caso avrà diritto a ricevere per la quota differenziale sempre in riferimento al valore ISEE.

Presentazione domanda

La domanda – completa di documentazione – va presentata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione.

Il valore dell’ indicatore I.S.E.E. (indicatore delle situazione economica equivalente) che dà diritto all’assegno deve essere pari o inferiore ad € 20.221,13 e l’importo dell’ assegno è pari ad € 2.020,85 (Valore relativo all’anno 2024 come indicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.31 del 7 febbraio 2024.

Chi può richiederlo

La madre al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso di questi requisiti:

  1. residenza nel Comune di Massarosa;
  2. cittadinanza italiana o comunitaria;
  3. cittadinanza non comunitaria:
    • permesso C.E. per “soggiornanti di lungo periodo” o, se in attesa del rilascio di questo permesso C.E., copia della ricevuta di richiesta presentata alla Questura (l’assegno potrà essere concesso solo dopo la presentazione di tale permesso);
    • possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
    • possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
    • cittadina non comunitaria che ha partorito all’estero: in questo caso il figlio nato deve avere lo stesso titolo di soggiorno della madre;
    • per la cittadina dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-mediterranei, è sufficiente il possesso di Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro o per motivi familiari (come da Decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione delle categorie espressamente escluse da questo decreto);
    • cittadina in possesso dello status di rifugiata politica: in questo specifico caso, non è necessario il permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate alle cittadine italiane;
  4. avere un valore ISEE minorenni inferiore o pari a € 20.221,13 (valore valido per l’anno 2024);
  5. non aver presentato analoga domanda presso altro Comune.

Altri richiedenti

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre, ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Tipologia ISEE richiesta

Il valore dell’indicatore I.S.E.E. minorenni (indicatore delle situazione economica equivalente per minorenni) che dà diritto all’assegno – intero o ridotto – deve essere pari o inferiore ad € 20.221,13 (valore valido per l’anno 2024).

L’assegno di maternità rientra tra le “prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni”, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. – dichiarazione sostitutiva unica – è necessario richiedere espressamente un ISEE per “prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”.

L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, pena il diniego all’assegno.

Per la compilazione dell’I.S.E.E. il servizio è gratuito: rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi convenzionato.

Documenti da presentare

  • modulo di domanda
  • indicare il proprio IBAN sul modulo di domanda;
  • fotocopia di un documento in corso di validità;
  • attestazione “ISEE minorenni” che includa il nuovo nato/a, in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità.
  • per la cittadina non comunitaria: permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo o, se in attesa del rilascio del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo, copia della ricevuta di richiesta presentata alla Questura (l’assegno potrà essere concesso solo dopo la presentazione di tale permesso);
  • per cittadina con status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria: documento comprovante detta situazione;
  • per cittadina del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro; (decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione categorie espressamente escluse sempre decreto legislativo n. 40/2014);
  • per la cittadina non comunitaria, residente nel Comune di Massarosa: se partorisce il figlio in uno stato  non comunitario, può presentare domanda solo se il neonato è in possesso del permesso di soggiorno;
  • in caso di separazione copia della sentenza.

Pagamento

L’Ufficio Sociale periodicamente trasmette all’INPS le domande ricevute.

L’INPS, ricevuto l’elenco dei beneficiari dal Comune, effettuerà il pagamento con le proprie modalità.

Per il 2024 l’importo mensile per Assegno di Maternità è pari a € 404,17 per cinque mensilità e quindi per complessivi € 2.020,85 nella misura intera per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Please reload

Please Wait